Legge 16 Giugno 1998, n.
191
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127
Art.
1.
(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai
commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) moneta, perequazione
delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera
r) e' aggiunta la seguente: "r-bis) trasporti aerei,
marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b),
dopo la parola: "statale" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti
legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole:
"nel rispetto delle esigenze della salute, della
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della
salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera
consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i
regolamenti per la disciplina delle materie di propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche'
quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
2 della legge 29 _ dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi
alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve
le competenze che in materia regolamentare competono
nel settore delle attivita' produttive allo Stato e
agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e'
inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione
degli stessi. Decorso il termine senza che il parere
sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti
legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole:
"di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite
le seguenti: "e del principio di efficienza e di
economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole:
"quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Il Governo e' delegato
a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto
legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi
e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si
intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea,
le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera
b) , le parole: "nonche' gli enti privati, controllati"
sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni
di diritto privato e le societa' per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea,
le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera
h), dopo la parola: "procedure" e' inserita
la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: "4-bis. I decreti legislativi
di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la
lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione
dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti
alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto
con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale
o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti
che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini,
costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo,
le parole: "Entro un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi
contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20,
comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo,
sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati
nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e
successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo
20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264; legge
28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196. 112-ter. Adempimenti obbligatori
delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile
1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti di rilascio di
autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione,
del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il commercio
con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 1990. 112- quinquies. Procedimento di rilascio
del certificato di agibilità: testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971,
n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13. 112-sexies. Procedimenti
di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
61 e 62; regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.112-septies.
Procedimento per la composizione del contenzioso in
materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti
relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle
cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno 1974,
n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783. 112-nonies. Procedimenti per il rilascio
delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni
ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da
175 a 221. 12-decies. Procedimento per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato: testo unico
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti
e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale
e sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio
1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge
2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141,
articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n.
801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea,
le parole: "Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20
e' aggiunto il seguente: "20-bis. Con la stessa
legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle
d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento
e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e
i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti
nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa
con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5
dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui
ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le parole: "salvo che disposizioni di
legge o regolamentari prevedano una validita' superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la _ dichiarazione
dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo
periodo, le parole: "E' comunque fatta salva"
sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito
dal seguente: "10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono individuate le caratteristiche e le modalita' per
il rilascio della carta di identita' e di altri documenti
di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico.
La carta di identita' e i documenti di riconoscimento
devono contenere i dati personali e il codice fiscale
e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste
dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico
o informatico, può contenere anche altri dati,
al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa
e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonche' le procedure informatiche e le informazioni,
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione;
analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato
a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di
identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione delle carte di identita' e dei documenti
di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in
relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di
identita' può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero,
previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria,
a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione
di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni
possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei
documenti di cui al presente comma per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo
periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito
dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno,
di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma
4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono
inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo
17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere
dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve
essere indicata la data di scadenza"". 7.
All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le parole: "nonche' ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se due o piu' candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'".
10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito
dal seguente:"11. La sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della amministrazione pubblica
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza
del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata,
di un documento di identita' del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta
nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la
lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche'
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "3. Dopo il comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti
i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera
c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o
dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale,
nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di
uffici e servizi possono essere assegnate indennita'
di funzione localmente determinate, nell'ambito delle
complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio
di funzioni amministrative o per l'espletamento associato
dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi
che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni,
in attesa di apposita definizione contrattuale, possono
essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle
normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara'
rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini
previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le
parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente
periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data
delle dimissioni e la data della riammissione in servizio,
i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni
effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da
una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa
senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Al personale assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato
della giunta, al personale di cui al precedente periodo
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione
si applica altresi' alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali
e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso
1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ",
nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione
che tengano conto delle responsabilita' professionali
assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche'
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo
in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole:
"Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 105,
comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto
legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "Nei pareri e' espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di
attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio
e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) articoli 100,
102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e'
aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi
del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso
5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi
3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6
e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini di
cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma
3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le
parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti:
"e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole
da: "i difensori civici delle regioni e delle province
autonome" fino a: "in materia di difesa, di
sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite
dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni
e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini
singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente
agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione di quelle che operano nei settori della difesa,
della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso
3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In caso di sospensione la conferenza può,
entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione
che tenga conto delle osservazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine,
la conferenza e' sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le
parole: "enti locali" sono inserite le seguenti:
", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58,
e' inserito il seguente: "58-bis. All'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti
che le medesime aziende speciali hanno posto in essere
anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78
e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia, con
deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
può adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita'
di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79
e' inserito il seguente: "79-bis. Le somme dovute
alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del
presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici
o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione
di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro _ del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, all'unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano,
nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi
ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite
a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133
e' inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure
per la autorizzazione alla installazione ed esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle
citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare
e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo
stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche'
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti".
Art. 3.
(Disposizioni in materia
di formazione del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ)
può rimodulare i progetti in corso finanziati
con risorse gia' assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite
al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio
1998, in apposite unita' previsionali di base da istituire
nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi
amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede
alla denominazione delle nuove unita' previsionali di
base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero
territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. A tale scopo devono essere
ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto
e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti
formativi da estendere all'intero territorio nazionale
e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione
dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata una borsa di studio
annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e
con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per il
pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento
dello _ stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa
speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto
importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti
al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione
o, se previsto, di residenzialita'.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico"
e' soppressa.
Art. 4.
(Telelavoro)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi
di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare,
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio,
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici
e telematici necessari e possono autorizzare i propri
dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento
della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati,
a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione
del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle
per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa,
e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le
singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti
ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua
alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5.
(Disposizioni in materia
di edilizia scolastica)
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute
dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma
4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed
aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base
delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati
ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali
di cui all'articolo 9, comma 2. della citata legge n.
23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le
somme gia' trasferite dai comuni alle province e le
spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione
delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996.
Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni,
il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre
1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti
dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno
1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari
risultanti dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori
spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23
del 1996 e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore
spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno
provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale
delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun
comune cosi' come determinate dai decreti ministeriali
attuativi di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le
somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno
1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire
alle province con le predette convenzioni. A decorrere
dal 1_ gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede
al trasferimento delle somme a favore delle province
sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base
dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n.
23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione
delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero
dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 giugno 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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