Che
cos'è
L'autocertificazione
è la possibilità, da parte dei cittadini,
di presentare, in sostituzione dei certificati richiesti,
una propria dichiarazione sottoscritta (firmata) dall'interessato.
La firma non deve essere autenticata
L'autocertificazione sostituisce completamente i certificati,
per cui non c'è bisogno di presentare successivamente
il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione
ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi
la possibilità di controllo e verifica in caso
di sussistenza di ragionevoli dubbi circa la veridicità
delle dichiarazioni.
I casi in cui bisogna presentare i tradizionali certificati
sono i seguenti:
- Pratiche per contrarre matrimonio
- Rapporti con l'autorità giudiziaria
- Atti da trasmettere all'estero
Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione,
è necessario solo compilare il modulo previsto
(disponibile anche in formato telematico) e sottoscriverlo
senza alcuna autenticazione della firma.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, occorre l'autentica della firma
solo quando non sia contestuale
ad un'istanza.
L'autentica della firma avviene previa identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del
dichiarante può avvenire in uno dei seguenti
modi:
conoscenza diretta da parte del
pubblico ufficiale;
testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti
dal pubblico ufficiale;
esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da una
pubblica autorità
Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili
solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche,
intendendo con ciò, tutte le Amministrazioni
dello Stato ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi
altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti
pubblici economici).
Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti con imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del GAS, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate
nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Quali sono le dichiarazioni che si
possono autocertificare
Si possono autocertificare:
A) Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente
o del discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi
militari
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
- situazione reddituale ed economica,
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero di codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato
- stato di disoccupazione; qualità
di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo
- di non aver riportato condanne penali
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri di stato civile
Queste dichiarazioni non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
- tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non compresi nella
lista precedente) possono essere comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare:
chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria,
la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
non può contenere manifestazioni di volontà
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura. Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili
da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente
la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accellerare i tempi, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici
o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.
-
Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando
siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
- unitamente alla copia non autenticata
di un documento di riconoscimento (nel caso di invio
per posta o per via telematica);
- firmarla in presenza del dipendente
addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
L'impiegato non può
rifiutare una autocertificazione
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni
o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della
stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi
è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti relativi.
Come comportarsi in caso
di rifiuto
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica
al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica -
ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1000 euro.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di
ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,
si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio.
Dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere
d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione
e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è,
d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Autentica della firma e
imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva
che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta
e autenticata.
Con l'emanazione della legge 15-5-1997, n. 127, meglio conosciuta come "Legge
Bassanini-bis", l'obbligo dell'autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando
la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può
essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati
dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di
residenza, nonchè dal funzionario competente
a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato
dal gestore di pubblici servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta
di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta
dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto
è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta
di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare,
iscriz. liste di collocamento, ecc.)
Dichiarazioni di nascita
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro
10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio
presso il Comune di residenza, anche se la nascita
è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
- al Direttore Sanitario del centro di
nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal
parto;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di residenza del padre quando questi abbia la residenza
in un Comune diverso da quello della madre e a condizione
che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
Validità dei certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla data
di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati
stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni contenute
nel certificato, non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non
soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici,
di morte, titolo di studio).
3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE La pubblica
amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale
di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le pubbliche amministrazioni,
non possono richiedere ai cittadini la produzione
di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti. Detti certificati,
devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare
il provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso
o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI Qualora l'interessato
non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone
la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di
identità, possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta
ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI L'interessato
può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti
la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione
allegata, è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una
istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari,
residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica il 30
Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è
vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori
ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere
certificazioni che attestino dati o qualità
già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati
in documenti di riconoscimento in corso di validità,
hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE La produzione di
atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli
originali. L'autenticazione di un documento, può
essere effettuata dal funzionario competente, dal
quale è stato emesso l'originale, da quello
presso il quale l'originale è depositato o
conservato, o da quello al quale deve essere presentato
il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente a ricevere
la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI E' abrogata
l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonchè
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali; non è inoltre più
previsto il limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni,
in relazione alla natura del servizio. Sono conseguentemente
aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito
il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA La fotografia, può
essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia
il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato. L'autentica di una foto, può
essere effettuata solo se richiesta espressamente
da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
E PASSAPORTO La carta di identità, può
essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. Nei
documenti di riconoscimento, non è più
necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno
che non lo richieda espressamente l'interessato. I
giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio
della carta di identità e/o del passaporto;
è infatti abrogata la norma che prevedeva il
nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto
e/o della carta di identità. 14) FIRME DI PIU'
PERSONE SEPARATAMENTE I documenti che richiedono la
firma di più persone, possono essere sottoscritti
anche separatamente ed in momenti diversi.
Autentica foto e firme
FOTO AUTENTICATE
Le fotografie per il rilascio di documenti
personali sono legalizzate (=autenticate) dall'ufficio pubblico ricevente a richiesta
dell'interessato se presentate
personalmente.
Pertanto il cittadino ha la possibilità di
evitare di recarsi presso il Comune ed ottenere l'autentifica
della foto direttamente presso l'ufficio pubblico
richiedente.
Rimane comunque attivo, a richiesta del cittadino,
il servizio di autentica foto presso gli uffici comunali unicamente per i seguenti
scopi:
- PASSAPORTI
- LASCIAPASSARE ESPATRIO MINORI ANNI
15
- PORTO D'ARMI
- LICENZA CACCIA E PESCA
- PATENTE DI GUIDA
- CERTIFICATO DI NASCITA, CORREDATO DI
FOTOGRAFIA, PER I MINORI DAI 14 AI 15 ANNI (per conduzione
motocicli)
AUTENTICAZIONE FIRME DISGIUNTE
Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti e richieste a
più soggetti possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè
nei termini.
Un tipico esempio è rappresentato dall'atto di assenso dei
genitori per l'espatrio o l'arruolamento del figlio
minore.
Carte di identità
Nella carta di identità non è riportata l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica richiesta del
cittadino. In tal caso sarà indicato solamente
lo stato civile "coniugato"
o "stato libero" (Celibe - nubile - divorziato/a
- vedovo/a). La carta di identità può
essere rinnovata dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza. In tal caso
il cittadino riceverà il nuovo documento dopo
aver consegnato il precedente. E' prevista, a breve
scadenza, l'istituzione di una nuova
carta d'identità su supporto magnetico.
NOVITA'
I cittadini obbligati
al servizio militare di leva
o vincolati da speciali obblighi militari,
non necessitano più del nulla
osta del Distretto Militare o del Ministero della
Difesa per avere la carta
di identità valida per l'espatrio.
Il cittadino che richiede la carta di identità valida per l'espatrio deve sottoscrivere apposita
dichiarazione con firma non autenticata esente da
bollo.
Paesi in cui è
consentito l'espatrio con la carta di identità:
1) Austria
2) Belgio
3) Croazia
4) Danimarca
5) EIRE
6) Finlandia
7) Francia
8) Germania
9) Gran Bretagna
10) Grecia 11) Liechtenstein
12) Lussemburgo
13) Malta
14) Principato di Monaco
15) Norvegia
16) Olanda
17) Portogallo
18) Spagna
19) Svezia
20) Svizzera
Sostituzione dei documenti
di riconoscimento ai certificati
I dati relativi a:
- Cognome
- Luogo e data di nascita
- Stato civile
- Nome
- Cittadinanza
- Residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati.
SCHEMA DI EQUIVALENZA
COGNOME - NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA = CERTIFICATO
DI NASCITA
CITTADINANZA = CERTIFICATO DI CITTADINANZA
STATO CIVILE = CERTIFICATO DI MATRIMONIO - CERTIFICATO
DI STATO LIBERO
RESIDENZA (COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO) = CERTIFICATO
DI RESIDENZA
AGEVOLAZIONI PER IL CITTADINO
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti
pubblici servizio nel caso in cui all'atto della presentazione
della domanda o instaurazione del rapporto con il cittadino sia richiesta la presentazione di un documento di riconoscimento, non possono esigere le corrispondenti certificazioni sopraindicate. Nel caso in cui i dati del documento presentato non siano più corrispondenti
a situazioni di fatto, il cittadino può fare
la dichiarazione sostitutiva
di certificazione (autocertificazione).
E' ritenuto documento di riconoscimento
qualsiasi documento munito di fotografia del titolare
e rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (es.
patente, passaporto) nonchè la tessera di riconoscimento
munita di fotografia e di timbro a secco, da chiunque
rilasciata, se l'identità del titolare sia
convalidata da un Amministrazione dello Stato (es.
Tessere ordini professionali).
Autocertificazione
Il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi
(Telecom, Enel, ecc.) mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione, può sostituire in modo definitivo,
senza cioè l'obbligo di presentarli in un secondo
momento, tutti i certificati che riguardano:
- La data ed il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Lo stato civile
- Lo stato di famiglia
- Il godimento dei diritti politici e
l'iscrizione nelle liste elettorali
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio
- La morte del coniuge, del genitore
e del figlio
- La posizione nei confronti degli obblighi
militari
- L'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla Pubblica Amministrazione
- Titolo di studio o qualifica professionale
posseduta, esami sostenuti
- Partecipazione a corsi di studio, specializzazioni,
abilitazioni ed esiti finali
- Esiti di partecipazione a concorsi
pubblici
- Professione esercitata, incarichi assunti
ed espletati,
- attività lavorativa prestata
- Qualità di pensionato, categoria
della pensione
- Qualità di erede, legatario,
proprietario, locatore
- Qualità di legale rappresentante,
tutore, curatore
- Assolvimento obblighi contributivi,
fiscali
Qualità di invalido, tipo di invalidità,
categoria, classe
- Iscrizione ad associazioni di categoria,
enti o servizi
- Mutui o prestiti contratti, condizione
di creditore o debitore
- Titolarità di licenze, autorizzazioni
amministrative
- Qualità di vivenza a carico
- Assenza di condanne penali
NOVITA' E SEMPLIFICAZIONE
- L'autocertificazione è resa in
carta semplice
- E' sottoscritta solo dall'interessato
- Non necessita dell'autentica della
firma
- E' esente da imposta di bollo
- Può essere fatta contestualmente
ad una istanza
- Ha la stessa
validità temporale dei certificati che sostituisce
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari
per l'iscrizione alle Scuole di ogni ordine e grado e all'Università,
quelli che devono essere presentati agli uffici della Motorizzazione Civile,
quelli richiesti dai Comuni per i procedimenti di loro competenza (es. di celebrazione
di matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, ecc.) sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazione) e laddove le amministrazioni che le ricevono abbiano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto,
sono tenute ad effettuare controlli sulle dichiarazioni e ad acquisire d'ufficio le certificazioni relative.
GARANZIE PER IL CITTADINO
Nei casi in cui norme di leggi o di regolamenti prevedano la dichiarazione sostitutiva al posto della certificazione, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale.
RICHIAMO ALLE SANZIONI
PENALI
I cittadini che si avvalgono
dell'autocertificazione, in caso di dichiarazione non veritiere, sono passibili di sanzioni penali.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà
Le dichiarazioni sotitutive dell'atto
di notorietà di cui all'art. 4 della Legge n.
15/68 consistono in una dichiarazione di fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza
del cittadino, non compresi in elenchi, registri o albi tenuti dalla pubblica amministrazione o da concessionari di pubblici servizi.
Il cittadino si assume la responsabilità
civile e penale delle proprie dichiarazioni che non dovranno essere sostituite da altra documentazione. E' vietato richiedere l'atto notorio quando lo stesso può essere supplito dalla dichiarazione sostitutiva.
NOVITA'
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
se collegate ad un'istanza ad una pubblica amministrazione per l'emanazione di un provvedimento, possono essere sottoscritte dinanzi al dipendente addetto. In questi casi, tali dichiarazioni non devono essere più
autenticate con la formula solenne prevista dall'art. 20 della Legge n. 15/68, essendo sufficiente l'identificazione del richiedente all'atto della sottoscrizione dinanzi al dipendente addetto e, di conseguenza, non è
più dovuta l'imposta di bollo. Tuttavia è
sempre possibile, su richiesta dell'interessato, far ricorso all'autentificazione della firma; in questo caso, però, è dovuta l'imposta di bollo.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, infine, possono essere presentate direttamente allo sportello dall'interessato oppure semplicemente inviate all'ufficio con allegata la fotocopia di un documento di identità,
senza perciò la necessità della sottoscrizione
alla presenza del dipendente addetto.
Concorsi pubblici autentica
fai da te
Anche per la partecipazione ai concorsi pubblici è
possibile avvalersi delle norme sull'autocertificazione. Nel caso sia prevista la presentazione di titoli, il candidato può evitare l'autentica della copia
presso gli uffici pubblici, dichiarando, sotto la prorpia responsabilità, che la copia del documento è
conforme all'originale. La dichiarazione sostitutiva di conformità del documento all'originale avrà
lo stesso valore della copia autenticata.
Autentica di documenti
Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 Legge n. 15/68, l'autenticazione della copia può
essere fatta direttamente dal dipendente che riceve la documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.
In tal caso la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
Cittadini stranieri
Nei casi in cui le dichiarazioni sostitutive di documenti
o dell'atto di notorietà siano presentate da
cittadini Ue, si applicheranno le stesse modalità
valide per gli italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia potranno utilizzare ambedue le tipologie di dichiarazioni sostitutive nei soli casi in cui debbano dimostrare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili dai soggetti pubblici o privati italiani.
Conclusioni
Il cittadino può esigere, presso qualsiasi
Pubblica Amministrazione e imprese o gestori di servizi pubblici la piena osservanza delle norme sopraindicate in modo che il suo rapporto sia più snello,
trasparente e meno dispendioso in termini di tempo.
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