Legge 15 Maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per
la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate
le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre
che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi
direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati
o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione
di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati
da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici
servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati
con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative
e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione
dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di
evitare che le misure di semplificazione comportino
oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e' resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa,
entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura
in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e'
trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche
attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta'
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune
nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non
si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e
gli estratti di stato civile sono validi in tutto il
territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validita' nel caso
in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di
intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti
tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di
dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta
con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa
e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del
territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio
di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici
uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non
e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalita' per il
rilascio della carta di identita' su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere
i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora
l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo
sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo
3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia
di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla
base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri
dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse
amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia
di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli
la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere
le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui
al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono
entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate
le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi
la facolta' di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo
2, e' ammessa, in luogo della documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso
il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce
violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti
di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle
singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni
e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere
la partecipazione di personale dotato anche di laurea
diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni
caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei
posti messi a concorso a personale dotato di laurea
in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata,
con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del
dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione.
Art. 4
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della
provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta
di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
Art. 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica
di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero
2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera
b) e' sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per
dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purche' contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero
2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare
per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti
del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"i piani territoriali ed urbanistici," sono
aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica
dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto
comunque raggiungere o superare il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformita' con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita'
di gestione, e secondo principi di professionalita'
e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta'
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo
da non determinarne disapplicazioni durante il periodo
di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il
comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio
e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita'
con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per
i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque
per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo
in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica,
la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda
di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti
temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche
elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale
n. 388 del 9-17 ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato
e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza
delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilita' particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della giunta
o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purche'
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali,
nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti
a tempo determinato non possono, a pena di nullita',
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,
possono nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite
dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato
di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n.
77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale. La
durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato
del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina
del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano
i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale
dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non
risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono
essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi
al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile
attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato
di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della
tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati
alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra
il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti
o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e'
ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni
dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione
dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione delle
dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in
materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale
degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai
parametri fissati in sede di rideterminazione della
pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli
enti locali della regione nella quale si trovino enti
locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione
dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le
procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3,
commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli enti
locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili
per effetto del presente comma, il personale destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti
alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 30 novembre 1996";
le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993"
sono sostituite dalle seguenti: "indette entro
il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre
1996" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare
nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto
a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere
coperta con una assunzione a tempo determinato, anche
in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale
disposizione non si applica per gli enti locali che
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31
agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
"entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a),
sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse
le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera
dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"e di coordinarle con" sono sostituite dalle
seguenti: "recanti principi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" e' sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto
il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti
concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il
bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera
c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera
g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo"
sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera
t) e' sostituita dalla seguente: "t) prevedere
che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e delle altre
scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo
20 e' ricollocata come lettera f, al termine del comma
1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse
le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole:
"e alle province autonome" sono sostituite
dalle seguenti: ", alle province autonome e ai
comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le
parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte
le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole:
"trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
"territorialmente interessate" sono sostituite
dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato
1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio
1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate
le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa
con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto";
al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e
delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli
enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e'
sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive
per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile
in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura
della contrattazione collettiva di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo'
essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto
e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita'
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei
revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo
e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose
accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per
la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni
dei provvedimenti degli enti locali e per contenere
il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo
e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto,
il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto
in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni
e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate
norme del presente decreto, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma
2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da
36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e
2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto
non si applicano qualora il regolamento di contabilita'
dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione
del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, da parte di comuni e province
e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma
2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte
in cui consente l'affidamento senza gara del servizio
di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione,
e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma
1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento"
sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per
l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' di comuni
e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, e' fissato
al 31 ottobre 1997.
Art. 10
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda,
non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo
74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono
abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse
le parole da: "il quale lo deposita" fino
alla fine del comma.
Art. 11
Soppressione della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei
lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione
di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La commissione predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile
1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto
il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente
legge non si applicano alle unita' immobiliari degli
enti pubblici territoriali che non abbiano finalita'
di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso
diverso da quello di edilizia residenziale si applicano
le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere
alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare
anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale degli enti locali, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m
_[10m regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili
di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni
e delle province si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939,
n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge
20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922,
n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte
rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo
2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda
degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni,
totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle
da esse richiamate non si applicano alle alienazioni
deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti
ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili
ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1
e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali
non siano intervenute, prima della deliberazione di
alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma
2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative
ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata
sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine
e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta,
se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine
di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei
confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di
addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e
la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono
altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione
di donazioni, eredita' e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 14
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara,
per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per
i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello
Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 15
Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle
tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei
diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III
e' sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre
tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le
tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel
territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il
seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalita' dei versamenti a favore della pubblica
amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse,
ammende e servizi resi.
Art. 16
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei
comuni delle rispettive regioni e province autonome
e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia
autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti
in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia,
le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione
e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono
agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della
conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire
ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione
abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il
proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente
puo' assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente
o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente
della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi
puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi
e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione
di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale
attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui
al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita
anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita'
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle
collettivita' locali complessivamente interessate dalla
decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza
dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge
7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima
o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti
entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e'
indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore
alle opere pubbliche competente per territorio. Allo
stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa
viene accertata dai competenti organi del Ministero
dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta
del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente
o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad
opere non appartenenti alle categorie individuate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione
di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato
a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti
di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano,
in quanto compatibili, agli accordi di programma ed
ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi
di programma relativi agli interventi previsti nei programmi
e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,
3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma
gestione delle spese relative al proprio funzionamento,
nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito
fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto
al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette
a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione
e' posto, altresi', un contingente, non superiore nel
primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione
di comando, determinato, su proposta della Commissione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico
di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge
o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale
in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento
di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione
di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa'
per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente
dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa
presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro
tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale,
sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti,
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto
di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero
non superiore a cinquanta unita'.
In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti
dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione,
ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione"
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo
81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli
19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari,
il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi
informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine
massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino
ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui
al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la
funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile,
a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo
il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento
di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono
assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni
scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi
fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero
sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo
12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche
al personale di livello dirigenziale od equiparato di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite
dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio
dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di
governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni
dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici
di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito
dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza
definisce i programmi e individua le linee di indirizzo
dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della
programmazione generale, determina gli obiettivi strategici
pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione,
la propria organizzazione interna, nonche' le modalita'
e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi
anche dell'organo di controllo interno, istituito ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire
i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli
obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle
risorse; emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i
piani pluriennali e i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione;
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con
il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui
al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato
e' richlesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi
del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione
di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari
al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione
di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato
in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto1988,
n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi
previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato
e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa
essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva
del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti
normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato
e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato e' sempre
reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi
e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente
del Consiglio di Stato a causa della loro particolare
importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la
lettura di una legge, decreto o altro atto normativo,
i cui articoli risultino di particolare complessita'
in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza
del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche
note a margine, stampate in modo caratteristico, che
indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi
o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in
una data indicata contestualmente alla pubblicazione
della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre
quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione
dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in
allegato i testi integrali delle norme espressamente
modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e
3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli
atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione
di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche'
sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita'
sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente
sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, sul rendiconto della gestione,
secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresi' soggette al controllo
preventivo di legittimita' le deliberazioni che le giunte
intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato
regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito
dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza
ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine
di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita'
deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa
le modalita' organizzative e di espletamento dei servizi
di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo
le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse
in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo
ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare
il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del
consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni
stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o
forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche
e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il
controllo e' esercitato, dalla data di rispettiva istituzione,
dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore
civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima,
ne da' comunicazione all'ente, entro quindici giorni
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico,
il controllo e' esercitato, con gli effetti predetti,
dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo
preventivo di legittimita' diventa esecutiva se nel
termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa,
che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro
il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato
regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento
motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine
di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive
prima del decorso del termine se il comitato regionale
di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato
vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita' comporta
la verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti
ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e
del rendiconto della gestione il controllo di legittimita'
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche'
con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33,
puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente
deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio
del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla
data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente
interessato le modificazioni da apportare alle risultanze
del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle
entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle
modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o
di annullamento della deliberazione di adozione del
rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari
per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene
invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino
o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta
provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni,
delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di
personale del comparto sanita'", sono inserite
le seguenti: "di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e'
sostituito' dal seguente: "Il divieto non si applica
alle regioni, alle province autonome e agli enti locali
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano
altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi da parte delle province e dei comuni
in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi
in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli
25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di societa' per azioni
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa'
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto,
entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni
di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo
si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono,
per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali
costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un
periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa'
e' determinato dalla deliberazione di trasformazione
in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle
societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo
ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste
nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano
tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione
e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi
delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione
dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla
costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati
motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino
a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono
essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle
norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa'
di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai
fini e con le modalita' di cui all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione
dei beni degli enti locali e delle aziende speciali
alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma
51 potra' anche prevedere la scissione dell'azienda
speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione
di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal
caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del
codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni
o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni,
anche con la partecipazione della provincia e della
regione, possono costituire societa' per azioni per
progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno
in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle
societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente
o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune.
Le aree interessate dall'intervento di
trasformazione sono individuate con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche
per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite
alla societa' a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti
e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre
1951, n. 1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate
di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di
qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio
dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico
del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare
le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143,
lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto
e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con
proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, sono disciplinati i casi e le modalita' con
le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri delle finanze,
del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito
ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano
richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto
nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni
risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni
inseriti nel programma di dismissione di beni immobili
di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti
nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito
dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65
non possono essere alienati nei venti anni successivi
alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un
segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica
di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico- amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia,
ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1
dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente
legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita',
salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990,
il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato
il direttore generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei
quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo
35, comma 2-bis, della - pag. 13 - legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della
presente legge, puo' prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della
provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto
dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario continua
ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione
del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del
nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
data di insediamento del sindaco o del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato
con provvedimento motivato del sindaco o del presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta,
per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale
non confermato, revocato o comunque privo di incarico
e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilita'
rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per
le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di
consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78
presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri
a carico dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilita' al segretario
compete il trattamento economico in godimento in relazione
agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita'
per mancato raggiungimento di risultati imputabile al
segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante
per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a`
titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti
incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio
in qualita' di titolare in altra sede il segretario
viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre
pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78
disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico
degli enti locali e percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell'ente, graduato
in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in
sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari
comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali
e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato
in sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
avente personalita' giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno
fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia
di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio
di amministrazione, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci
nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato
dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati
dalla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno
un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione
e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli
di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti
all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni
e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni
dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale
all'esigenza di garantire una adeguata opportunita'
di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo
e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente
sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente
legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento
e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce
professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti
all'albo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra
le fasce professionali, il procedimento disciplinare
e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati
a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le
modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche
dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale
del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione
civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia
di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in
deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale,
al personale dell'amministrazione civile dell'interno,
utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori
ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita'
per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori
dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, fermo restando l'obbligo
di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria
al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria
per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni
corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali
ed interregionali per la formazione e la specializzazione
dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche
in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione
e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per
quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del
fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti
i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia
possono nominare il segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente
legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti
il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla
sede di prima assegnazione dei segretari comunali di
qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78
deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa
a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel
rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite
dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi',
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento
presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari
che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel
ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di
formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel
grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e
degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero
dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano
svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo
con propria legislazione. Nel territorio della regione
Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione di apposita
legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della
legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonche'
del segretario comunale o provinciale sotto il profilo
di legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle
autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire
alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di
ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche'
di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma
diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni
e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti
di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati
di modica entita' e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le
disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione
di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli
enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono
essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato,
purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono
approvate", sono inserite le seguenti: "salvo
che si tratti di proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali
in materia di termine, di responsabile del procedimento
e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti,
sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale termine il
comitato regionale di controllo nomina un commissario
per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli
22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento
previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno
1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.
241.
93. Alla revisione e semplificazione
delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980,
n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie
e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088,
e dal relativo regolamento di attuazione approvato con
regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi
31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio
1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che
pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,
societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni
e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli
obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai
fini della lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi
di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita'
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta
legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per
i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni
dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita'
e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso
di cui al presente comma, con riferimento ai settori
scientifico- disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento
e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche'
la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici
e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte
di universita' italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base
di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione
con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95,
e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di
cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi
titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio
1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la
convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica5 luglio
1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati
entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo
albo professionale;
d) il riordino delle universita' per
stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai
quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli
articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni
in materia di requisiti scientifici e professionali
dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche'
di durata e di rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3,
comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono
altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle
scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua
slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni
linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome
di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni
con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio
di titoli di studio universitari da parte delle universita'
nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina
si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica
e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento
dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei
quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine
di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi
settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre
anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di
istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione
della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. I regolamenti didattici
di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per
il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la
facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi
di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo
riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale
(CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni
autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della
quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96,
nonche' sull'approvazione dei regolamenti didattici
d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e
dei ricercatori dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui
al comma 102, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica puo' sentire il CUN su altre
materie di interesse generale per l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza
di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio
nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma
8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra
i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza
del personale tecnico e amministrativo delle universita';
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle
rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida
costituzione dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di funzionamento
del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma
104, lettera a), e' comunque attribuito ai professori
ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area.
107. I componenti del CUN sono nominati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione
si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della
presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma
106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente
le modalita' di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario
del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle universita', per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo
i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono
rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi
di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',
di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra
estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma
1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico.
In prima applicazione il contratto di
lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo
in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge per la durata determinata dagli organi competenti
dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso
al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi
di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con le modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al
fine di tenere in considerazione le professionalita'
prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di
ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina
relativa allo stato giuridico dei professori universitari
e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio
decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,
da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo
italiani, che occupino analoga posizione in universita'
straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato
dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, per modificare
la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento
del concorso e introduzione graduale, come condizione
per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire
un diploma biennale esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle universita', sedi delle
facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all'accesso alle professioni di avvocato e
notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma
113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti
ordini professionali, sono definiti i criteri per la
istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione
di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento
annuale degli insegnamenti a contenuto professionale
a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato
ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori
di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta'
o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con
il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando
i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato
e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF,
delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche
in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta'
anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati
per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche'
per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di
Roma in istituto universitario autonomo o in facolta'
di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale
non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,
delle funzioni didattiche e del trattamento economico
complessivo in godimento per i docenti non universitari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione
di comando, distacco o incarico per almeno un triennio,
con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari
di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio
pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,
anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni
di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento
economico complessivo in godimento per il personale
tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti
ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' previsione delle
modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello
previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
h) previsione della possibilita', per
le facolta' universitarie di cui al presente comma,
di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi
di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e
di specializzazione, nonche' per l'uso di strutture
e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali
sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari,
anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie
di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti
musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione
fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola
di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa
vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti
attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare
apposite convenzioni con le predette istituzioni e,
per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale,
con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno
conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi
con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni
pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini
pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli
albi professionali, in attesa della dichiarazione di
cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in
particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il
comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli
articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20,
comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione
autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni,
al rilascio di titoli di studio universitari aventi
valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma
di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresi'
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico
del personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi
di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti
vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale,
quando i corsi vengano istituiti nel territorio della
provincia di Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano
e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per
le universita' non statali, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative
agli atenei di cui al presente comma, in particolare
quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici,
sono esercitate dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la
potesta' di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette
norme la provincia esercitera' le relative funzioni
amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla
regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta'
legislativa nella materia di cui al presente comma si
procedera', successivamente al decreto di autorizzazione
di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, e successive modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento
e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano
la collaborazione scientifica con le universita' e con
i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare
degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze
sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione
possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
studio sia presso entrambe le universita', sia presso
una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti.
Le medesime universita' riconoscono la validita' dei
corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio
svolti dagli studenti presso le universita' e istituzioni
universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti
al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui
al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione
di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca,
sono comunicati al Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga
entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti
per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali
dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti
di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al
comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma
di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170
e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati
nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza
e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi,
nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea,
anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate
le corrispondenti facolta'.
Nel caso in cui i medesimi scambi di
note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli
e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto
n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita'
degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore
di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore,
per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso
universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette
e previste dall'ordinamento universitario italiano,
nella misura massima, per l'universita' di Trento, del
trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente
del cinquanta e del settanta per cento, all'universita'
istituita nel territorio della regione autonoma della
Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia
autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente
derogate previa intesa con il Ministro dell'universita'
_[8m _[10m e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento
e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la
facolta' di scienza della formazione primaria. L'attivazione
del corso di laurea e' subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali
rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti
magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine
di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo
e' rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione
delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e' sostituita da una commissione nominata dal
rettore, composta da cinque esperti del settore, di
cui almeno due professori ordinari e un professore associato.
Almeno due componenti della commissione non devono appartenere
alla predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento
puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo
17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, la concessione di contributi a favore
dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo
della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44
della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente"
e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto
da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa
tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista
dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto
dei criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere
il trasferimento della gestione di musei statali alle
regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento
del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali
o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria
amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio
sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio'
preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte
le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie
e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle
spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132
sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite,
con le stesse modalita' di cui al primo periodo del
comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate
al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano"
e' sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in
tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede
il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina
in materia di ordinamento degli enti locali e degli
istituti di partecipazione popolare, e' consentito il
contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie
comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno
svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare
attuazione a tale disposizione, si applicano le norme
relative alle consultazioni referendarie nazionali e
quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga
al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione
delle spese tra gli enti interessati, in ragione del
numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti
e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubbloica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK