LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.15
Norme sulla documentazione
amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 1 Produzione
e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi
della Pubblica amministrazione di atti e documenti e
la loro formazione, rilascio e conservazione da parte
di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
La data e il luogo
di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento
dei diritti politici, la stato di celibe, coniugato
o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita,
la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente,
o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi
militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata
con le modalità di cui all'articolo 20.
Art. 3 Dichiarazioni
temporaneamente sostitutive
I regolamenti
ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per
quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli
indicati nell'articolo 2, è ammessa , in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità
di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma
stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente
il termine per la regolarizzazione o la rettifica della
documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione,
nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione
la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 4 Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà
concernete fatti, stati o qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.
Art. 5 Documentazione
mediante semplice esibizione
Salvo quanto disposto
negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita,
la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo
ed ogni altro stato o qualità personale possono essere
comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente,
di documenti, anche di identità personale, rilasciati
ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione
e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6 Trascrizione
dei dati dai documenti esibiti
Ai fini dell'articolo
5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive
i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito
modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo
è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato. Nel
caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato
all'ufficio competente, il modulo può essere compilato
con le predette formalità da un funzionario autorizzato
addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio
competente a cura dell'interessato.
Art. 7 Copie autentiche
Le copie autentiche
ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola
con le disposizioni fiscali in vigore.
Art. 8 Dichiarazioni
e documenti relativi agli incapaci
Se l'interessato
è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente
legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal
genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9 Documenti
spontaneamente esibiti
Fermo restando
quanto disposto nei precedenti articoli, sono valide
a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente
dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Art. 10 Accertamenti
d'ufficio
La buona condotta,
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso
gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione
che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni
non possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati e qualità personali che risultino attestati
in documenti già in loro possesso o che esse stesse
siano tenute a certificare.
Art. 11 Certificazioni
contestuali
Le certificazioni
da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti,
stati e qualità personali concerneti la stessa persona
debbono essere contenute in un unico documento.
Art. 12 Redazione di
atti pubblici
Le leggi, i decreti,
gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici
sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina,
i detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente
per la redazione di ogni singolo atto. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri
per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite
le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
Art. 13 Stesura degli
atti pubblici
Il testo degli
atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni
di uso comune che non lascino dubbi sul significato
delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare
al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede
con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura
in modo che resti leggibile.
Art. 14 Autenticazione
di copie
Le copie autentiche,
totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo
12, anche con altri procedimenti che diano garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente
del Consiglio, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia
e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo
13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto
il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate
in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato,
il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio
cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli,
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine
di ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale
è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio
le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15 Legalizzazione
di firme
La legalizzazione
di firme è la attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché della autenticità della firma
stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati
il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la
data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome
e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Art. 16 Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi
delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui
diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi
ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede
la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17 Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli
atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richieste,
legalizzate dal ministro competente e, con successiva
legalizzazione, dal ministro degli affari esteri. Le
firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti
organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma
dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel
comma precedente redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli atti e documenti formati nello stato
e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica, o consolare estera residente nello Stato,
sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri. Sono
fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 18 Atti non soggetti
a legalizzazione
Salvo quanto previsto
negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione
le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali
sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve
indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 19 Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
In materia di
trasmissione di atti o copie di atti di stato civile
o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si
osservano le disposizioni speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20 Autenticazione
delle sottoscrizioni
La sottoscrizione
di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione,
o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione
deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica
deve indicare le modalità di identificazione, la data
e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione
delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi
è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la
propria firma.
Art. 21 Tasse per le
autenticazioni e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione
della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione
governativa di Lire 400 per ciascuna dichiarazione.
La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo
16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere
nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette
a tassa di concessione governativa di Lire 200. Parimenti,
è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura
di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste
dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per
la certificazione di conformità al testo straniero contemplata
dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse di cui
ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo
di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale
che provvede all'autenticazione delle sottoscrizioni
o alla legalizzazione delle firme.
Art. 22 Modalità fiscali
per l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della
legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione
possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori
del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si
deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore
di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare
nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro,
ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23 Esenzioni fiscali
Non è dovuta la
tassa di concessione governativa prevista dall'articolo
21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che
provino il loro stato di povertà mediante esibizione
di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o
alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del
certificato di povertà.
Art. 24 Assenza di responsabilità
della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione
e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati
ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione
sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 25 Riproduzione
di documenti d'archivio ed altri atti
Le pubbliche amministrazioni
ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture
contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di
cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione,
la corrispondente riproduzione fotografica anche se
costituita da fotogramma negativo. Salvo quanto previsto
nel successivo comma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro,
previo parere della commissione di cui all'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà,
nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione
e della autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni
le modalità della riproduzione sono di volta in volta
stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito
il Ministro interessato, previo parere della commissione
di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 26 Sanzioni penali
Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti
articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo
20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica
le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce
chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso
o contenete dati non più rispondenti a verità. Nella
denominazione di atti usata nei precedenti commi sono
compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche
contemplati dalla presente legge.
Art. 27 Rinvio
Salvo quanto previsto
negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla
è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti
necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano
ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi
prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
Art. 28 Norme abrogate
Sono abrogate
la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile
1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228,
la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma
incompatibile con la presente legge. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962
sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive
modificazioni restano in vigore fino all'emanazione
dei decreti previsti negli articoli 12 e 14. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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