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Corretta applicazione dell'art. 10-bis Legge n. 241/90

17.01.2013

Il Vicesindaco dott. Enzo Quaranta sollecita i responsabili degli uffici comunali alla corretta applicazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 circa l'invio del diniego di assenso alle istanze di parte pervenute all'Ammistrazione Comunale. 


 Ai sigg. Dirigenti

 Al sig. Comandante della P.M.

 Alle Posizioni Organizzative

                                                                                           Loro Sedi

 

Oggetto: Normativa di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990.  

 

Si invitano i Dirigenti e le P.O. in indirizzo a rendere partecipi i propri dipendenti circa la puntuale applicazione della normativa di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990: “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.   Omissis”. 

Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi, dunque, ove la PA ritenga di dover adottare un provvedimento di rigetto con riferimento all'istanza dovrà inviare all'istante una comunicazione c.d. di preavviso di rigetto nella quale dovrà comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il destinatario della comunicazione ha, così, il diritto, già in fase procedimentale, di presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione del preavviso, le proprie controdeduzioni eventualmente corredate di documenti.  

Con riferimento al contenuto del preavviso di rigetto, esso dovrà motivare con l'indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che conducono al rigetto dell'istanza; l'eventuale incompletezza della comunicazione relativa al preavviso di rigetto, può condurre all'illegittimità del provvedimento finale ove l'interessato non sia messo in condizione di conoscere appieno i motivi di rigetto dell'istanza e di partecipare alla successiva fase endoprocedimentale.  

Deve, conseguentemente, sottolinearsi come sia illegittimo un provvedimento finale assunto con motivazione "a sorpresa"; sulla base, cioè, di motivazioni non addotte in sede di comunicazione del preavviso di rigetto.  

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa è illegittimo il provvedimento di diniego di assenso alle istanze di parte che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, così precludendo al soggetto interessato la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.

 

Dal Palazzo di Città, 17 gennaio 2013  

                                                                                    Il Vice Sindaco

                                                                            F.to Dott. Enzo Quaranta

 

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