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Torremaggiore Informa

Comunicazione circa i rumori attività commerciali
Si comunica che il Sindaco in data 16 luglio 2012 ha emesso l'Ordinanza n. 70 per disciplinare i rumori prodotti dalle attività commerciali.
ORDINANZA N. 70 del 16.07.2012
I L S I N D A C O
VISTA la precedente Ordinanza sindacale contingibile ed urgente nr. 21, prot. 9233, del 26.06.2003;
VISTO il parere del Ministero dell’Interno in base al quale le attività di spettacolo e/o intrattenimento effettuate all’interno di pubblici esercizi non sono da considerarsi soggette al regime autorizzatorio di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., laddove non costituenti autonoma attività imprenditoriale;
RITENUTO ancor più necessario, alla luce del soprarichiamato parere, procedere all’emanazione di un’ordinanza regolamentare, non essendo peraltro possibile prevedere, di volta in volta, l’imposizione di prescrizioni temporali e modali in licenza, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., non essendo quest’ultima più prevista per gli spettacoli o intrattenimenti non costituenti autonoma attività imprenditoriale;
CONSIDERATO altresì che dette attività di spettacolo e/o intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana al alta densità abitativa, laddove esercitate all’aperto, e protratte oltre certi limiti orari pomeridiani, serali e notturni, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 9, comma 1 della Legge n.447 del 26.10.95, che consente al Sindaco l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibizione parziale o totale di determinate attività;
VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16.11.99 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), che fissa i limiti massimi di pressione sonora consentita alla data odierna per tutti i pubblici esercizi in 90 dB (A) Las max e 90 dB (A) LAeq;
VISTO l’art. 06 del D.P.C.M. n. 01.03.1991 il quale stabilisce che in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:
Zonizzazione limite diurno limite notturno
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. n. 1444/1968) 65 55
Zona B (D.M. n. 1144/1969) 60 50
Zone esclusivamente industriale 70 70
VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
VISTA la legge regionale n. 03 del 12.02.2002 (norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico);
CONSIDERATO che alla data odierna il Comune non ha provveduto alla formulazione di un piano nel quale siano fissati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno determina di fissare i valori massimi di immissione ed emissione nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.11.1999;
CONSIDERATA la contingibile ed urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;
O R D I N A
CHE con effetto immediato e comunque per il periodo estivo di luglio, agosto e fino al 15 settembre sono consentiti, per le giornate prefestive e festive, nonché per le giornate di sabato e domenica:
- l’intrattenimento musicale, non amplificato elettronicamente con l’uso di soli strumenti a corde, in luogo aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 01.00.
- l’intrattenimento musicale, con l’uso di fonti sonore (*) in luogo aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 01,00;
- che i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno siano quelli stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.11.1999;
- Per i restanti giorni:
- l’intrattenimento musicale, non amplificato elettronicamente con l’uso di soli strumenti a corde, in luogo aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 24.00.
- l’intrattenimento musicale, con l’uso di fonti sonore (*) in luogo aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 24.00;
- che i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno siano quelli stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.11.1999;
(*) Per fonti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fono riproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora.
I pubblici esercizi che utilizzano fonti sonore, debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni sopra riportati, indipendentemente dal fatto che l’attività si svolga al chiuso e/o all’aperto.
La violazione dei limiti delle fonti sonore posti dalla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 18 della legge regionale nr. 03 del 12.02.2002, fatto salvo le violazioni di rilevanza penale;
La violazione dei limiti orari posti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione di cui all’ art. 7 bis del D.to lgs. 267/2000;
In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può inoltre disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva, si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Revoca ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.
Dalla residenza municipale, lì 12 LUGLIO 2012
Cap. G. DI CESARE
IL SINDACO
F.to Dr. Costanzo DI IORIO

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dal 16.06.2020 al 19.06.2020CONVOCATA LA CONSULTA PER L'AGRICOLTURA IL 18 GIUGNO 2020
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